COLONIE FELINE (legge 281 del 14 agosto 1991)
Art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
Art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
Art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Consiglio di Stato, 16/09/1997, sezione III: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugi.
Sentenza del TAR del Veneto del 1990: in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali, ne è vietata la cattura.
Ufficio di riferimento a cui rivolgersi per avere informazioni:
- Venezia, comune di Venezia, settore ambiente, ufficio animali, tel. 0412747924 - 0412748152

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