PELLICCE DI CANI E GATTI
Il 24 dicembre 2002 il ministro Sirchia ha emanato un'ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, 20/01/2003) che prevede:
art.1: è vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali, detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane o gatto, introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
art.2: la violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
Nonostante ciò molti capi di abbigliamento, fondi di magazzino o simili, non riportano un'etichetta precisa che permetta il riconoscimento effettivo del tipo di pelliccia utilizzata.
Le pellicce di cane possono essere etichettate come: asian wolf, asian jackal, asiatic raccoon dog, china wolf, dogues du chine, gae wolf, gou-pee, gubi, kou pi, loup d'asie, pemmern wolf, sobaki.
Le pellicce di cane possono essere chiamate anche: special skin, lamb skin, mountain goat skin, sakhon nakhon lamb skin.
Le pellicce di gatto possono essere etichettate come: goyangi, housecat, katzenfelle, mountain cat, wild cat.

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