TATUAGGIO E MICROCHIP (legge 281 del 14 agosto 1991)
Art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) devono essere tatuati.
Art. 3 comma 1 legge 281: le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
Art. 5 comma 2 legge 281: chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000.
Art. 5 comma 3 legge 281: chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.
Dal 1 gennaio 2005 il microchip sarà obbligatorio in tutta Italia. Dal luglio 2005 per poter viaggiare in Europa ogni animale dovrà essere identificato con tatuaggio o microchip.
Dal 2008 l'unico sistema riconosciuto sarà il microchip.

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