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NORMATIVE

zampa TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
(Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)

Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 freccia

 

 

Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.
Art. 2 - Tutela e vigilanza
1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . (1)
Art. 3 - Anagrafe canina
1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.
Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento
1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.
Art. 5 - Profilassi
1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. (2)
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.
Art. 6 - Recupero dei cani randagi
1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
Art. 7 - Informazione e aggiornamento
1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.
2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.
Art. 8 - Canili sanitari e rifugi
1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.
4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.
5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

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(1) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

(2) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .

 

 

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