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NORMATIVE

zampa TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
(Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)

freccia sx Art. 9 10 11 12 13 14 15 16 freccia

 

 

Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.
1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.
9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
Art. 10 - Attività in convenzione.
1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.
3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.
Art. 11 - Canili gestiti da privati.
1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria (ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.
Art. 12 - Guardie zoofile.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.
1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.
3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.
Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.
1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;
b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;
c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;
e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;
f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.
10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;
11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.
12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.
13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.
Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.
1.
I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;
c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;
c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.
Art. 16 - Protezione dei gatti.
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

 

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