TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
(Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)
Art. 17 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218. |
Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani
1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali. |
Art. 19 - Presidi veterinari multizonali
1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.
2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari. |
Art. 20 - Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila. |
Art. 21 - Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.
2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". (3)
3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge. |
Art. 22 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56.
2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . (4) |
Art. 23 - Norma transitoria
1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.
2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani. |
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. |
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(3) Comma così sostituito da art. 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 .
(4) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
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